Art. 6
Forestazione e imboschimento
In vigore dal 11 mar 2014
Forestazione e imboschimento
I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della misura di forestazione e di imboschimento di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013:
a)
la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare evita la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall’elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un’agricoltura ad elevata valenza naturale. Sui siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (15) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;
b)
la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell’interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell’abbattimento. L’intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni;
c)
nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d’applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;
d)
nel caso di operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, che gli Stati membri devono definire, l’operazione consiste:
i)
nell’impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, che, in base ad una valutazione d’impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
ii)
in una mescolanza di specie arboree che includa o:
—
almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona, o
—
un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10 % della zona.
Storico versioni
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