Art. 4
Regimi di qualità — promozione
In vigore dal 11 mar 2014
Regimi di qualità — promozione
1. Le associazioni di produttori che ricevono un finanziamento a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi di cui sopra.
2. I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:
a)
sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell’ambito del programma di sviluppo rurale); e
b)
attirano l’attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l’elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l’ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.
3. Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II (10), dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III (11), dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III (12), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II (13), per quanto riguarda il vino. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
4. Non è concesso alcun finanziamento a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.
Storico versioni
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