Art. 3
Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite
In vigore dal 11 mar 2014
Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite
Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nei loro programmi di sviluppo rurale. Tali programmi di scambi e visite si concentrano, in particolare, su pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla diversificazione agricola, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere corte, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.
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