Art. 14
Conversione o adeguamento degli impegni
In vigore dal 11 mar 2014
Conversione o adeguamento degli impegni
1. In corso di esecuzione dell’impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:
a)
la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente o il benessere degli animali;
b)
l’impegno esistente è notevolmente rafforzato;
c)
il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.
Un nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell’impegno originario.
Il beneficiario deve rispettare l’impegno così adeguato per la restante durata dell’impegno originario.
Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:807:oj#art-14