Art. 13

Investimenti

In vigore dal 11 mar 2014
Investimenti Ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile; b) gli Stati membri stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l’acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile; c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l’efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale o internazionale; d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri; e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell’Unione europea, incluso l’, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In quel contesto, occorre includere una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.
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