Art. 16

Ammissibilità della spesa

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità della spesa 1.   La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire: a) tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita; b) successivamente al 31 dicembre 2015. 2.   La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni: a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato I del presente regolamento; c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.
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