Art. 16 · Ammissibilità della spesa

Art. 16

Ammissibilità della spesa

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità della spesa 1.   La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire: a) tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita; b) successivamente al 31 dicembre 2015. 2.   La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni: a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato I del presente regolamento; c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:807:oj#art-16