Art. 16
Ammissibilità della spesa
In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità della spesa
1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:
a)
tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita;
b)
successivamente al 31 dicembre 2015.
2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:
a)
tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
b)
si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato I del presente regolamento;
c)
gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.
Storico versioni
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