Art. 9

Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e di pratiche equivalenti

In vigore dal 11 mar 2014
Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e di pratiche equivalenti 1.   Ai fini del sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 6, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo di tali pagamenti deve tener conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Allorché un impegno agro-climatico ambientale ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della Sezione I e al punto 7 della Sezione III dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ulteriori pratiche aggiunte a tale allegato è notificato a norma dell’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto equivalente ad una o più delle pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il pagamento per l’impegno agro-climatico ambientale a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 va ridotto di una somma forfettaria corrispondente ad un parte del pagamento per l’ecosostenibilità nello Stato membro o nella regione per ciascuna pratica d’inverdimento come prevede l’articolo 43, paragrafo 12, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e di pratiche equivalenti (Art. 9 Regolamento (UE) 2014/807) — Testo vigente | Portale Normativo