Art. 11
Programmi di lavoro annuali
In vigore dal 11 mar 2014
Programmi di lavoro annuali
Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali.
Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi generali e specifici di cui agli rispettivamente stabilendo quanto segue:
a)
le azioni da intraprendere, conformemente a tali obiettivi generali e specifici, inclusa la ripartizione indicativa dei fondi e le modalità di attuazione;
b)
per le sovvenzioni, i principali criteri di selezione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.
I fondi destinati alle azioni di comunicazione a titolo del programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui esse sono connesse all’obiettivo generale stabilito all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:331:oj#art-11