Art. 10
Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento
In vigore dal 11 mar 2014
Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento
1) La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2) L’assistenza finanziaria a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’, paragrafo 2, è erogata sotto forma di:
a)
sovvenzioni; o
b)
appalti pubblici.
3) L’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.
4) Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.
5) Quando le azioni ammissibili elencate nell’, paragrafo 2, sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
Storico versioni
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