Art. 10

Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento

In vigore dal 11 mar 2014
Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento 1)   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2)   L’assistenza finanziaria a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’, paragrafo 2, è erogata sotto forma di: a) sovvenzioni; o b) appalti pubblici. 3)   L’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione. 4)   Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili. 5)   Quando le azioni ammissibili elencate nell’, paragrafo 2, sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
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Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/331) — Testo vigente | Portale Normativo