Art. 12
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1) La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati dall’applicazione di misure preventive avverso la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, da controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, dal recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, da sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2) La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a titolo del programma.
3) L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre azioni illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.
4) Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle rispettive competenze.
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