Art. 13
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 11 mar 2014
Monitoraggio e valutazione
1) Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, nell’ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol.
2) La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il programma e altri programmi e azioni pertinenti a livello dell’Unione.
3) La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni pertinenti a livello dell’Unione. La Commissione diffonde con regolarità i risultati delle azioni finanziate a titolo del programma. Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari a permettere il controllo e la valutazione del programma.
4) La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione intermedia indipendente di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e impatto), sull’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse in rapporto ai costi e sul valore aggiunto per l’Unione. La relazione di valutazione è elaborata ai fini dell’adozione di una decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell’impatto a lungo termine delle misure precedenti.
5) Gli effetti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono anch’essi valutati ai fini dell’adozione di un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
6) Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.
Storico versioni
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