Art. 9
Dotazione finanziaria
In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria
1) La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 7 344 000 EUR a prezzi correnti.
2) Nell’ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono stanziati per le azioni ammissibili elencate nell’, paragrafo 2, conformemente alla ripartizione indicativa dei fondi di cui all’allegato.
La Commissione non si discosta di più del 10 % da tale ripartizione indicativa dei fondi. Qualora si rendesse necessario il superamento di tale limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato.
3) Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
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