Art. 7
Gruppi destinatari e azioni congiunte
In vigore dal 11 mar 2014
Gruppi destinatari e azioni congiunte
1) Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi:
a)
il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);
b)
il personale dei servizi di informazione;
c)
i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;
d)
i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;
e)
qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.
2) Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:
a)
le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);
b)
i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);
c)
il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;
d)
Europol, Eurojust e Interpol;
e)
gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’ della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (14), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;
f)
le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;
g)
organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e
h)
gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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