Art. 6

Partecipazione al programma

In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione al programma 1)   I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica. 2)   Le proposte presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi generale e specifico stabiliti agli rispettivamente.
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