Art. 6
Partecipazione al programma
In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione al programma
1) I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica.
2) Le proposte presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi generale e specifico stabiliti agli rispettivamente.
Storico versioni
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