Art. 6

Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento

In vigore dal 11 mar 2014
Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento 1.   Le azioni che contribuiscono a progetti d'interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali rispondono ai seguenti requisiti per essere ammesse al finanziamento: a) possiedono una maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un progetto pilota dall'esito positivo nell'ambito di programmi come i programmi dell'Unione afferenti all'innovazione e alla ricerca; b) contribuiscono alle politiche e alle attività dell'Unione a sostegno del mercato interno; c) creano un valore aggiunto europeo e dispongono di una strategia e di una programmazione per una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di finanziamento diverse dall'MCE, la cui qualità deve essere dimostrata mediante una valutazione di fattibilità e di costi-benefici. Tale strategia è aggiornata quando opportuno; d) soddisfano gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte e gli orientamenti relativi all'interoperabilità, come il quadro europeo di interoperabilità, e sfruttano le soluzioni esistenti. 2.   La selezione delle azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali da finanziare nell'ambito dell'MCE, nonché il relativo livello di finanziamento, sono effettuati in un programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013. 3.   Si attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali elencate nella sezione 1.1 dell'allegato. 4.   La seconda priorità è attribuita ad altre infrastrutture di servizi digitali a sostegno del diritto unionale, delle politiche e dei programmi, quali elencati nelle sezioni 1.2 e 1.3 dell'allegato e, ove possibile, deve essere basata su elementi esistenti. 5.   Il sostegno alle piattaforme di servizi chiave è prioritario rispetto a quello fornito ai servizi generici. 6.   Sulla base degli obiettivi di cui all' del presente regolamento, della descrizione dei progetti di interesse comune nell'allegato del presente regolamento e, tenendo conto del bilancio disponibile, i programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali. 7.   Per essere ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga rispondono a tutti seguenti requisiti: a) contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa; b) hanno raggiunto uno sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere dotate di efficaci meccanismi di attuazione; c) mirano a risolvere carenze di mercato o situazioni di investimento non ottimali; d) non sfociano in distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati; e) si avvalgono della tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona geografica in oggetto, tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica; f) diffondono la tecnologia più adatta allo specifico progetto, proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resistenza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi; g) hanno un alto potenziale di riproducibilità e/o sono basate su modelli commerciali innovativi. 8.   I criteri di cui alla lettera g) del paragrafo 7 del presente articolo non sono richiesti per i progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013. 9.   Le azioni orizzontali soddisfano uno dei seguenti criteri per essere ammissibili al finanziamento: a) preparano o sostengono le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti; b) creano una nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.
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