Art. 8
Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 11 mar 2014
Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione
1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE9 n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene:
a)
al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento;
b)
alla considerazione dei piani o delle strategie nazionali, se del caso;
c)
all'adozione di misure volte a valutare l'attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e finanziario;
d)
ad affrontare problemi esistenti o emergenti di attuazione del progetto;
e)
alla definizione di orientamenti strategici prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013, con particolare riguardo alla selezione e al ritiro di azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune e alla determinazione della ripartizione del bilancio, nonché alla revisione di tali programmi di lavoro.
3. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.
4. La Commissione informa il gruppo di esperti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei programmi annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
5. Il gruppo di esperti coopera con le entità che partecipano alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi digitali, nonché con altri pertinenti soggetti interessati.
La Commissione e altre entità incaricate dell'attuazione del presente regolamento, quali la Banca europea degli investimenti, prestano particolare attenzione alle osservazioni del gruppo di esperti.
6. Assieme alla valutazione intermedia e alla valutazione ex-post del regolamento (UE) n. 1316/2013 di cui all'articolo 27 di tale regolamento e con l'assistenza del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. La relazione fornisce una valutazione dei progressi conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di interesse comune, compresi, se del caso, i ritardi nell'attuazione e le difficoltà incontrate, nonché informazioni sugli impegni e i pagamenti.
8. Nella relazione la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell'esigenza di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in essere. Per i progetti suscettibili di incidere notevolmente sull'ambiente, tali relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto, se del caso, delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.
9. La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all' è misurata ex post, fra l'altro sulla base:
a)
della disponibilità delle infrastrutture di servizi digitali, misurata per mezzo del numero di Stati membri connessi a ciascuna di esse;
b)
della percentuale di cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero;
c)
del volume di investimenti attratto nel settore della banda larga e dell'effetto di leva, per i progetti finanziati attraverso contributi provenienti da fonti pubbliche di cui all', paragrafo 5, lettera b).
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