Art. 5
Metodi d'intervento
In vigore dal 11 mar 2014
Metodi d'intervento
1. Nel settore delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono attuate in primo luogo dall'Unione, mentre i servizi generici sono attuati dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via predominante dal settore privato, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Il sostegno pubblico per le reti a banda larga è erogato solo ove si riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale.
2. Gli Stati membri e altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie a facilitare l'attuazione dei progetti di interesse comune. La decisione finale sull'attuazione di un progetto di interesse comune, che riguarda il territorio di uno Stato membro, è adottata dopo l'approvazione di tale Stato membro.
3. Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune e rispondenti ai criteri di cui all' del presente regolamento sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. L'assistenza finanziaria è erogata conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall'Unione e in base alle priorità di finanziamento di cui all' del presente regolamento e alle risorse disponibili, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari.
4. le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
a)
appalto pubblico, e/o
b)
sovvenzioni;
5. le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga sono sostenute da:
a)
strumenti finanziari quali definiti dal regolamento (UE) n. 1316/2013, aperti a contributi supplementari da altri settori dell'MCE, diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell'Unione, Stati membri, comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi investitori privati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, e/o
b)
una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dall'MCE, siano esse sovvenzioni pubbliche dell'Unione o nazionali;
6. le azioni orizzontali sono sostenute da:
a)
appalto pubblico, e/o
b)
sovvenzioni.
7. L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Tale importo è pari al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.
8. Almeno un terzo dei progetti a banda larga che ricevono assistenza finanziaria dal presente regolamento mira ad una velocità della stessa superiore ai 100 Mbps.
9. In seguito alla relazione di cui all', paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere, su proposta della Commissione, l'importo stabilito a norma del paragrafo 7 del presente articolo e la proporzione dei progetti di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10. Laddove il sostegno dell'MCE integri i Fondi ESI e altri sostegni pubblici diretti, la realizzazione di sinergie fra le azioni dell'MCE e il sostegno dei Fondi ESI può essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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