Art. 4
Progetti di interesse comune
In vigore dal 11 mar 2014
Progetti di interesse comune
1. I progetti di interesse comune, in particolare:
a)
mirano a creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali;
b)
forniscono mezzi di investimento efficienti per le reti a banda larga, attraggono nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali.
2. I progetti di interesse comune possono comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione.
3. I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali.
4. I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell'allegato.
Storico versioni
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