Art. 4

Progetti di interesse comune

In vigore dal 11 mar 2014
Progetti di interesse comune 1.   I progetti di interesse comune, in particolare: a) mirano a creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali; b) forniscono mezzi di investimento efficienti per le reti a banda larga, attraggono nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali. 2.   I progetti di interesse comune possono comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione. 3.   I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali. 4.   I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:283:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo