Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2014
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1316/2013.
2. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1316/2013, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "infrastruttura di telecomunicazioni": reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali;
b) "infrastrutture di servizi digitali": infrastrutture che consentono ai servizi in rete di essere erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai cittadini, alle imprese e/o alle autorità pubbliche, e che sono composti da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici;
c) "elementi": infrastrutture di servizi digitali di base che costituiscono fattori chiave da riutilizzare in infrastrutture di servizi digitali più complessi;
d) "piattaforme di servizi digitali chiave": elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello transeuropeo, e che possono essere aperte ad altre entità;
e) "servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave;
f) "reti a banda larga": reti di accesso con o senza fili, infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità;
g) "azioni orizzontali": azioni di sostegno agli studi e ai programmi ai sensi dell', punti 6 e 7, rispettivamente del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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