Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivi
1. I progetti di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui all' del regolamento (UE) n. 1316/2013.
2. Oltre agli obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
a)
contribuire alla crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento del mercato interno, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);
b)
contribuire a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche a tutti i livelli promuovendo le reti a banda larga, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti a banda larga nazionali, regionali e locali nonché l'accesso non discriminatorio a tali reti e l'inclusione digitale.
3. Le seguenti priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
interoperabilità, connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché coordinamento a livello europeo;
b)
flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l'ammodernamento delle reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell'Agenda digitale europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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