Art. 10
Ammissibilità a titolo dell'IPA II
In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità a titolo dell'IPA II
1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:
a)
gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti nell'ENI, e
b)
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all', paragrafo 1, lettera e).
2. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei casi in cui vi è urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati o in altri casi debitamente giustificati qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.
3. Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:236:oj#art-10