Art. 9

Ammissibilità a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi 1.   Sono ammissibili ai fini del finanziamento a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi: a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, nonché le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento e la Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipano; c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicati dall'OCSE/DAC («elenco dei beneficiari di APS»), che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2001/822/CE del Consiglio (23); d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS, che sono membri del gruppo G-20 nonché altri paesi e territori quando sono beneficiari dell'azione finanziata dall'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo; e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata conformemente alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione; nonché f) i paesi membri dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari di APS. 2.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o le forniture di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi: a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui l'applicazione delle norme in materia di ammissibilità renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione. 3.   Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all', paragrafo 4.
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