Art. 12

Controllo e valutazione delle azioni

In vigore dal 11 mar 2014
Controllo e valutazione delle azioni 1.   La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. La Commissione valuta inoltre l'impatto e l'efficacia delle sue azioni e politiche settoriali nonché dell'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Le valutazioni si basano sui principi di buone prassi dell'OCSE/DAC, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, se del caso tenendo conto della parità di genere, e di formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Le valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili. 2.   La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati di tali esami. 3.   La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento e può, se del caso, mirare ad effettuare valutazioni congiunte con Stati membri e partner per lo sviluppo. 4.   La relazione di cui all' rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni degli anni precedenti.
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Controllo e valutazione delle azioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/236) — Testo vigente | Portale Normativo