Art. 11

Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 1.   Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione di cui all', paragrafo 7, la partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace. 2.   Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dell', paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori: a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'EIDHR e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento; d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'EIDHR.
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