Art. 11
Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
1. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione di cui all', paragrafo 7, la partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.
2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dell', paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:
a)
organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
b)
enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
c)
organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'EIDHR e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento;
d)
organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
e)
persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'EIDHR.
Storico versioni
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