Art. 10 · Ammissibilità a titolo dell'IPA II

Art. 10

Ammissibilità a titolo dell'IPA II

In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità a titolo dell'IPA II 1.   Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi: a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti nell'ENI, e b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all', paragrafo 1, lettera e). 2.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei casi in cui vi è urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati o in altri casi debitamente giustificati qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa. 3.   Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all', paragrafo 4.
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