Art. 5
Programmi geografici
In vigore dal 11 mar 2014
Programmi geografici
1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.
2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza:
a)
a livello regionale con i paesi partner di cui all', paragrafo 1, lettera a), in particolare al fine di attenuare l'impatto della modulazione nei paesi partner in cui si registrano diseguaglianze marcate o in aumento; o
b)
a livello bilaterale:
i)
con i paesi partner che non sono a reddito medio-alto secondo l'elenco dei paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC o il cui prodotto interno lordo non è superiore all'1 % del prodotto interno lordo mondiale;
ii)
in casi eccezionali, ivi incluso in vista dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la cooperazione bilaterale può essere intrapresa anche con un numero limitato di paesi partner, laddove ciò sia debitamente giustificato a norma dell', paragrafo 2. L'eliminazione graduale ha luogo in stretto coordinamento con altri donatori. La conclusione di tale tipo di cooperazione è accompagnata, laddove opportuno, da un dialogo politico con i paesi interessati incentrato sulle esigenze dei gruppi più poveri e vulnerabili.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui all', i programmi geografici sono elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal consenso europeo e sue successive modifiche concordate, nonché in base ai seguenti settori di cooperazione:
a)
diritti umani, democrazia e buon governo:
i)
diritti umani, democrazia e stato di diritto;
ii)
parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;
iii)
gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;
iv)
politica e amministrazione fiscale;
v)
lotta contro la corruzione;
vi)
società civile e autorità locali;
vii)
promozione e tutela dei diritti dei minori;
b)
crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:
i)
sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;
ii)
clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;
iii)
agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;
iv)
energia sostenibile;
v)
gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche;
vi)
cambiamenti climatici e ambiente;
c)
altri settori significativi per lo sviluppo:
i)
migrazione e asilo;
ii
collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;
iii)
resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;
iv)
sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.
4. Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 3 sono previsti nell'allegato I.
5. Nell'ambito di ciascun programma bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori al massimo, da convenire ove possibile con il paese partner interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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