Art. 3

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner. 2.   Nel dare esecuzione al presente regolamento è adottato un approccio differenziato tra i paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese: a) delle proprie esigenze, sulla base di criteri quali la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano; b) della propria capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento; c) dei propri impegni e delle prestazioni, sulla base di criteri e indicatori quali i progressi a livello politico, economico e sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie; e d) l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità. Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, al fine di sostenere l'analisi e l'individuazione dei paesi più bisognosi. 3.   Le problematiche trasversali quali definite nel consenso europeo sono integrate in tutti i programmi. Sono inoltre integrati, ove opportuno, la prevenzione dei conflitti, il lavoro dignitoso e i cambiamenti climatici. Si intende che le problematiche trasversali di cui al primo comma comprendono le seguenti dimensioni, a cui si presta particolare attenzione se le circostanze lo richiedono: la non discriminazione, i diritti di persone che appartengono a minoranze, i diritti di persone con disabilità, i diritti di persone con malattie potenzialmente letali e altri gruppi vulnerabili, i diritti fondamentali dei lavoratori e l'inclusione sociale, l'emancipazione delle donne, lo stato di diritto, lo sviluppo di capacità per i parlamenti e la società civile, e la promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, nonché il rafforzamento istituzionale, anche a livello locale e regionale. 4.   Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza politica per lo sviluppo e l'omogeneità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate, conformemente all'articolo 208 TFUE. A tale proposito, le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione allo sviluppo definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner e le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie pertinenti dell'Unione. 5.   L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata. 6.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e coopera con gli Stati membri a tal fine. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali. 7.   Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, hanno come fondamento e promuovono i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, nonché i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione. 8.   L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi internazionali. Essa allinea il proprio sostegno alle loro strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner, ove possibile, e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine promuove: a) un processo di sviluppo trasparente e sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali; b) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti; c) la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è prestata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità; d) modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come previsto all' del regolamento (UE) n. 236/2014, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito, del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà. Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti di cooperazione sono adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner e sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese; e) la mobilitazione delle entrate nazionali tramite il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti; f) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori; g) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato a orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti; h) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e basati, ove opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM, per valutare e comunicare i risultati, compresi realizzazioni, esiti e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo. 9.   L'Unione sostiene, ove opportuno, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud. 10.   La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni. 11.   La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali. 12.   Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione si avvale, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide. 13.   L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento non è utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni o operazioni che hanno obiettivi militari o di difesa.
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