Art. 2
Obiettivi e criteri di ammissibilità
In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivi e criteri di ammissibilità
1. Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e del consenso europeo e le relative modifiche concordate:
a)
la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;
b)
coerentemente con l'obiettivo primario di cui alla lettera a), la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a:
i)
promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile; e
ii)
consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i pertinenti principi del diritto internazionale.
La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite rilevanti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.
2. La cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali nel campo dello sviluppo che l'Unione ha accettato, in particolare gli OSM, e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015.
3. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.
Le azioni nell'ambito dei programmi tematici e del programma panafricano sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:
a)
l'azione si applica a un paese o a un territorio beneficiario che non è considerato paese o territorio beneficiario degli APS dall'OCSE/DAC; oppure
b)
l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 2, lettere b) ed e), e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.
4. Fatta salva la lettera a) del paragrafo 3, almeno il 95 % della spesa prevista dai programmi tematici e almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.
5. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (15) e ammissibili al finanziamento in forza di detto regolamento non possono essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo.
Storico versioni
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