Art. 4
Attuazione dell'assistenza dell'Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Attuazione dell'assistenza dell'Unione
L'assistenza dell'Unione è posta in essere conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:
a)
i programmi geografici;
b)
i programmi tematici, composti da:
i)
un programma di «beni pubblici e sfide globali», e
ii)
un programma di «organizzazioni della società civile e delle autorità locali», e
c)
un programma panafricano.
Storico versioni
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