Art. 4

Attuazione dell'assistenza dell'Unione

In vigore dal 11 mar 2014
Attuazione dell'assistenza dell'Unione L'assistenza dell'Unione è posta in essere conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite: a) i programmi geografici; b) i programmi tematici, composti da: i) un programma di «beni pubblici e sfide globali», e ii) un programma di «organizzazioni della società civile e delle autorità locali», e c) un programma panafricano.
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