Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento («strumento per la cooperazione allo sviluppo» o «SCS») in forza del quale l'Unione può finanziare: a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC, eccettuati: i) i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (11), escluso il Sud Africa; ii) i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo; iii) i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («Strumento europeo di vicinato»); iv) beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («strumento di assistenza preadesione»); b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali connessi allo sviluppo e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), del presente paragrafo, nonché i paesi e i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2013/755/UE del Consiglio (14); c) un programma panafricano a sostegno del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, comprese modifiche e aggiunte successive, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa. 2.   Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo. 3.   I paesi e territori di cui al paragrafo 1 sono denominati nel presente regolamento, a seconda dei casi, «paesi partner» o «regioni partner» nell'ambito del pertinente programma geografico, tematico o panafricano.
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