Art. 10

Quadro generale

In vigore dal 11 mar 2014
Quadro generale 1.   Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'. Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'. Il programma indicativo pluriennale panafricano è elaborato conformemente all'. 2.   La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 in base ai documenti di programmazione di cui agli del presente regolamento. 3.   Il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste dai documenti di programmazione di cui agli del presente regolamento, come stabilito dall' del regolamento (UE) n. 236/2014. 4.   In una prima fase e durante tutto il processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile, le autorità locali e altri organismi di esecuzione. Il Parlamento europeo è informato. 5.   La programmazione ai sensi del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani e la democrazia nei paesi partner. 6.   I fondi di cui al presente regolamento possono rimanere non assegnati al fine di assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste, soprattutto in situazioni fragili, di crisi e post-crisi, nonché per consentire la sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative a seguito delle revisioni effettuate a norma dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3. L'impiego di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati secondo le procedure di cui all', è deciso in una data successiva conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014. La quota di fondi che resta non assegnata a livello di ciascun tipo di programma non supera il 5 %, eccetto a fini di sincronizzazione e per i paesi di cui all', paragrafo 1. 7.   Fatto salvo l', paragrafo 3, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione. 8.   Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di tale relazione.
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