Art. 17

Delega di potere alla Commissione

In vigore dal 11 mar 2014
Delega di potere alla Commissione 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare: a) i dettagli dei settori di cooperazione menzionati: i) all', paragrafo 3 di cui all'allegato I, Parti A e B; ii) all', paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte A; iii) all', paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte B; iv) all', paragrafo 3 di cui all'allegato III, in particolare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE; b) le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei programmi geografici e del programma tematico «Beni pubblici e sfide globali» di cui all'allegato IV. Le modifiche non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per oltre il 5 % a eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'allegato IV, punto 1), lettera b). 2.   In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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