Art. 8
Organizzazioni della società civile e autorità locali
In vigore dal 11 mar 2014
Organizzazioni della società civile e autorità locali
1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Organizzazioni della società civile e autorità locali» è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014.
Le azioni da finanziare sono realizzate in primo luogo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali interessate.
2. Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano nella parte B dell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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