Art. 17
Delega di potere alla Commissione
In vigore dal 11 mar 2014
Delega di potere alla Commissione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare:
a)
i dettagli dei settori di cooperazione menzionati:
i)
all', paragrafo 3 di cui all'allegato I, Parti A e B;
ii)
all', paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte A;
iii)
all', paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte B;
iv)
all', paragrafo 3 di cui all'allegato III, in particolare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE;
b)
le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei programmi geografici e del programma tematico «Beni pubblici e sfide globali» di cui all'allegato IV. Le modifiche non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per oltre il 5 % a eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'allegato IV, punto 1), lettera b).
2. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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