Art. 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

In vigore dal 11 mar 2014
Documenti di programmazione per i programmi geografici 1.   La preparazione, l'attuazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione ai sensi del presente articolo rispettano i principi della coerenza strategica dello sviluppo e quelli dell'efficacia degli aiuti, vale a dire titolarità democratica, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento con i paesi partner o i sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all', paragrafi da 4 a 8. Ove possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici del paese partner. I documenti di programmazione per i programmi geografici, compresi i documenti di programmazione congiunta, si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri interessati e il paese o la regione partner interessati, compresi i parlamenti nazionali e regionali, e coinvolge la società civile, le autorità locali e altre parti, così da migliorare la titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare quelle volte alla riduzione della povertà. 2.   I documenti di strategia sono elaborati dall'Unione per il paese o la regione partner interessati per fornire un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e detto paese o regione partner, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le disposizioni d'intervento di cui al presente regolamento. 3.   I documenti di strategia non sono richiesti: a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso; b) nel caso di paesi o regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, comprensivo di un capitolo specifico sulla politica di sviluppo; c) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta; d) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'Unione; e) nel caso di paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi anteriormente al 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 1o gennaio 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per tale paese; f) per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 000 000 di EUR per il periodo 2014-2020. Nei casi di cui alle lettere b) e f) del primo comma, il programma indicativo pluriennale per il paese o regione interessati contiene la strategia di sviluppo dell'Unione per tale paese o regione. 4.   I documenti di strategia sono soggetti a revisione intermedia o a una revisione base ad hoc, secondo necessità, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner interessati. 5.   Programmi indicativi pluriennali per programmi geografici sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione finanziaria indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. A eccezione dei paesi e delle regioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma del paragrafo 3, tali documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti equivalenti di cui al paragrafo 3. Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo può considerato il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'. I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per priorità e, se del caso, le modalità di aiuto. Nell'ambito di ciascun programma geografico la Commissione adotta le assegnazioni finanziarie indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all', paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di massimo e minimo e/o alcuni fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. Non può essere prevista alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo 2014/2020, a meno di non essere specificamente soggetta alla disponibilità di risorse oltre tale periodo. I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati anche ai fini di un'efficace attuazione, tenendo conto di revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano. Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del caso, le modalità di aiuto. possono parimenti essere adattate in esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o post crisi Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'impegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo. 6.   La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nella relazione intermedia di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.
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