Art. 50

Esame e accettazione dei conti

In vigore dal 11 mar 2014
Esame e accettazione dei conti 1.   Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione procede, a norma dell', paragrafo 6, del regolamento finanziario, a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell' del presente regolamento. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato al primo comma del presente articolo. 2.   La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti. 3.   La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito al paragrafo 1. 4.   Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine di detto periodo la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti. 5.   Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli . 6.   Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue: i) gli importi contabilizzati di cui all', paragrafo 1, lettera a), e ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento definito all'; ii) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile, costituiti dall'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell' e dell', paragrafo 1. 7.   A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 8.   Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7. 9.   L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli . 10.   Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli .
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