Art. 40

Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione

In vigore dal 11 mar 2014
Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione 1.   La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese pubbliche ammissibili che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'. 2.   In deroga all', il contributo a titolo del Fondo mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non supera l'importo massimo del contributo a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
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