Art. 38

Impegni di bilancio

In vigore dal 11 mar 2014
Impegni di bilancio Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento Per ciascun programma operativo, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo nel caso in cui si applichi l' del regolamento finanziario.
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