Art. 37
Cooperazione con le autorità di audit
In vigore dal 11 mar 2014
Cooperazione con le autorità di audit
1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi più di un'autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
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