Art. 36

Poteri e responsabilità della Commissione

In vigore dal 11 mar 2014
Poteri e responsabilità della Commissione 1.   La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all', paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi operativi. 2.   I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente al presente regolamento. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma operativo o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dal Fondo o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati. 3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o per verificare la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.
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