Art. 41

Domande di pagamento

In vigore dal 11 mar 2014
Domande di pagamento 1.   La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 2.   Le domande di pagamento per il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui all', paragrafo 4, comprendono: a) l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione; b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione. 3.   Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile. 4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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