Art. 48
Presentazione di informazioni
In vigore dal 11 mar 2014
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il termine stabilito all', paragrafo 5, del regolamento finanziario, i seguenti documenti di cui a detto articolo, vale a dire:
a)
i conti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
b)
la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all', paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;
c)
il parere di audit e la relazione di controllo di cui all', paragrafo 5, lettere a) e b), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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