Art. 8
In vigore dal 10 mar 2014
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;
d)
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.
Storico versioni
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