Art. 3
In vigore dal 10 mar 2014
In deroga all', i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione per il consolidamento della pace nella Repubblica centrafricana (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana (MISCA), dell'ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e della sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA).
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