Art. 4
In vigore dal 10 mar 2014
In deroga all' e a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di:
(a)
assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;
(b)
assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.
Storico versioni
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