Art. 2
In vigore dal 10 mar 2014
È vietato fornire, direttamente o indirettamente:
(a)
assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (5) (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;
(b)
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura della relativa assistenza tecnica o dei relativi servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;
(c)
assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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