Art. 8

Art. 8

In vigore dal 10 mar 2014
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.
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