Art. 10
In vigore dal 10 mar 2014
1. L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco di cui all'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
2. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I; o
c)
pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all', e
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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