Art. 13
Valutazione e diffusione
In vigore dal 26 feb 2014
Valutazione e diffusione
1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull’attuazione e sull’impatto del programma.
2. La Commissione:
a)
entro il 30 settembre 2017:
i)
riesamina il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), lo stato dei lavori in relazione all’attuazione delle iniziative ammissibili di cui all’ e delle iniziative specifiche di cui all’allegato I, l’attribuzione dei fondi ai beneficiari conformemente alle condizioni fissate all’, l’efficienza dell’uso delle risorse e il loro valore aggiunto europeo, tenuto conto degli sviluppi nel settore della protezione dei consumatori, in vista di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure;
ii)
trasmette la relazione di valutazione sul riesame effettuato al Parlamento europeo e al Consiglio;
b)
entro il 31 dicembre 2017, se del caso, presenta una proposta legislativa o, alle condizioni di cui al paragrafo 3, adotta un atto delegato.
La relazione di valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell’impatto a lungo termine del programma precedente.
L’impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati in vista dell’adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
3. Per tenere conto della situazione in cui la relazione di valutazione di cui al paragrafo 2 concluda che le iniziative specifiche stabilite nell’allegato I non sono state attuate entro il 31 dicembre 2016 e non possono essere attuate entro la fine del programma, anche quando tali iniziative specifiche non sono più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I rimuovendo le iniziative specifiche interessate.
4. La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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